REGOLAMENTO
RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA VALLE DELL'ANAPO, PANTALICA E TORRENTE CAVA GRANDE
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
Attività consentite
1.1 Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della
legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente
gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e
fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente,
sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già
esistenti e catastali, omero per i ruderi catastali limitatamente ai volumi documentati;
b) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti
interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali
all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri
esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla
osta dell'ente gestore;
d) effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal
fine tecniche di rinaturazione;
e) realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di
gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla
osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
f) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa
agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di
colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie
dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio
agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a
preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti
necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione
naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che
fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta
dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare
il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della
produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva.
Eventuali nuove costruzioni non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa. Le
istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di
formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
h) effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di
fascie antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso e di interventi preventivi
strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri
naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente gestore;
i) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo
nulla osta dell'ente gestore;
l) praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere
effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare
danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare
limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per
finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
m) recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale
e con l'impiego di specie autoctone;
n) transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e
sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente
gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento
in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela.
Art. 2
Divieti
2.1 Fermo restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in
materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e
dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi
restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive
modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché le
modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti,
acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti,
acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, può
essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del
Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della
rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, potrà essere prevista nel
piano di sistemazione;
b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata
precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici
e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere
del C.R.P.P.N.;
c) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E' ammessa deroga
unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti
esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
d) danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo
parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare
pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano
ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A, previo nulla osta dell'ente gestore;
f) esercitare qualsiasi attività industriale;
g) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o
qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h) eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente
regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'ente gestore
per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si
presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti
espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli
animali;
m) esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna
selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere
nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente
regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli
interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa
autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili potrà essere
regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
o) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla
flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
p) impiantare serre;
q) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s) allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t) praticare il campeggio o il bivacco;
u) accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agro-
silvo-pastorali, previa comunicazione all'ente gestore;
v) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non
autorizzate dall'ente gestore;
z) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo
e per motivi di soccorso e vigenza;
aa) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi,
quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb) usare apparecchi fonoproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica,
servizio, vigilanza e soccorso;
cc) trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta
eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità
di P.S.;
dd) attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque. Sono fatti
salvi gli attingimenti per le esigenze di attività agricole previamente autorizzate dall'ente gestore,
nonché di difesa antincendio. L'ente gestore fisserà le modalità, i tempi e le quantità degli eventuali
suddetti prelievi tenuto anche conto del deflusso minimo vitale definito ai sensi della vigente
normativa per i corsi d'acqua ricompresi all'interno dell'area protetta.
2.2 Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere
specifiche, nominative e a termine.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B2
Art. 3
Attività consentite
3.1 Nell'area di protezione della riserva (preriserva, zona B2) le nuove costruzioni devono avere
esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva.
3.2 Nell'area di protezione della riserva (preriserva, zona B2), fatte salve le norme di cui al
successivo art. 5, è consentito:
a) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa
agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di
colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie
dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio
agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a
preventivo nulla osta dell'ente gestore;
b) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, previo nulla osta
dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare
il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della
produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva.
Eventuali nuove costruzioni rurali possono essere previste solo dal piano di utilizzazione.
Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato
di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c) accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d) esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta
dell'ente gestore;
e) nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n.
98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della
legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d), sono consentiti esclusivamente per le
finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio
e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già
esistenti e catastali, ovvero per i ruderi catastali, limitatamente ai volumi documentati;
2) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti
interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali
all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri
esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla
osta dell'ente gestore;
4) realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo
nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.,
con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione
secondo criteri naturalistici;
5) recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso
locale e con l'impiego di specie autoctone.
Art. 4
Divieti
4.1 Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in
materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e
dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi
restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche
ed integrazioni, è vietato:
a) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata
precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e
formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N. E' altresì
vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche
mobili e di roulottes, fatte salve le deroghe previste all'art. 4.1 e 4.2, lett. b), previo nulla osta
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b) impiantare serre;
c) esercitare qualsiasi attività industriale;
d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f) scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si
presentano in frammenti sciolti superficiali;
h) prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l) praticare il campeggio o il bivacco, al di fuori delle aree attrezzate;
m) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi,
quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n) esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica,
molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi
uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento,
previa autorizzazione dell'ente gestore;
o) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli
interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa
autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili potrà essere
regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla
fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.
q) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo
e per motivi di soccorso e vigilanza.
TITOLO III
NORME PER LA ZONA B1
Art. 5
Norma generale
Nella zona B1 della riserva nelle more della definizione del piano di utilizzazione vigono le norme
di cui al comma II dell'art. 3 del presente regolamento. Al fine di definire il piano di utilizzazione per
la suddetta zona i comuni dovranno tenere conto dell'esclusiva destinazione agro-silvo-pastorale
dell'area in questione con previsioni che potranno riguardare unicamente le suddette attività.
TITOLO IV
NORME COMUNI
Art. 6
Attività di ricerca scientifica
6.1 In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di
soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti
specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate
all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 7
Colture agricole biologiche
7.1 E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché
la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei
regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30
giugno 1992 e relative successive modifiche.
7.2 I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere
all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di
proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo
di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
7.3 L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di
contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 8
Patrimonio faunistico domestico
8.1 Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta,
che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
8.2 L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area
protetta. L'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
8.3 L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di
contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 9
Indennizzi
9.1 Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei
redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste,
provvede al conseguente indennizzo.
9.2 L'ente gestore provvederà, inoltre all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area
protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
Art. 10
Gestione della fauna selvatica
10.1 Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con
le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente sentito il C.R.P.P.N.
10.2 Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di
riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie,
aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-
venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
10.3 L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme
sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli
equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-
silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli
necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e
sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da
persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali
venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del
personale dell'ente gestore.
10.4 L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli
equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
10.5 L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la
gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali
catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve
essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali
equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare
ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per
garantire il mantenimento del pool genico originario.
Art. 11
Misure speciali
11.1 Durante il periodo di riproduzione della fauna l'ente gestore è onerato di attuare speciali
misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare
disturbo ed interferire con la riproduzione.
11.2 Negli ambienti ipogei ricompresi all'interno della riserva naturale sono ammessi
esclusivamente interventi a carattere scientifico previa autorizzazione dell'ente gestore.
11.3 L'accesso alle zone ipogee sarà regolamentato dall'ente gestore, che individuerà scopi,
periodi e modalità di fruizione.
11.4 All'interno delle cavità, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17, legge regionale n.
98/81 e successive modifiche ed integrazioni è vietato:
a) l'uso di lampade a gas o ad acetilene. E' consentito esclusivamente l'uso di lampade alimentare
elettricamente;
b) illuminare direttamente i chirotteri;
c) effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'ente gestore per
scopi didattico-divugativi e scientifici;
d) abbandonare rifiuti organici ed inorganici;
e) fumare;
f) creare percorsi e sistemi di illuminazione stabili. L'ente gestore potrà individuare percorsi
segnalati con nastri in materiale plastico o funi facilmente individuabili, al fine di evitare l'accesso a
zone particolarmente sensibili;
g) prelevare fauna vertebrata ed invertebrata. Il prelievo di un numero definito di esemplari può
essere autorizzato dall'ente gestore esclusivamente per motivi scientifici;
h) toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni e campioni di roccia.
Art. 12
Attività di controllo e sanzioni
12.1 I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle
autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento
delle attività di vigilanza.
12.2 Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi
dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L.
50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al
patrimonio.
12.3 L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso
l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
12.4 L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale,
ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine
assegnato, che non può essere inferiore a giorni 30 e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente
gestore.
Art. 13
Norma finale
Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del
paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
Scarica il documento ufficiale in formato pdf dal sito del DRAFD
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